Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Le disposizioni del presente Capo avevano effetto a decorrere dal 01/01/2004 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200); la proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Successivamente tale termine è stato prorogato:
- al 01/01/2005, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- al 01/07/2005, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 1, del D.L. 9/11/2004, n. 266 (L. 27/12/2004, n. 306); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- al 01/07/2006, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148).
Successivamente, ai sensi dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) tale termine è stato prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248) e comunque non oltre il 01/01/2007; il termine è stato ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248), e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 (termine precedentemente fissato al 31/12/2007 e poi prorogato dall’art. 29-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)), ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17).
L’articolo così recitava:
“Art. 118 (L) - Verifiche (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.”
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
23/12/2024
- Stop confisca al professionista da Italia Oggi Sette
- Economia circolare al ralenti da Italia Oggi Sette
- Riciclo dei rifiuti, l’Italia non teme rivali da Italia Oggi Sette
- Comprar casa: sì, con l’aiutino da Italia Oggi Sette
- Libri e registri contabili 2023, è ora di stampare e conservare da Italia Oggi Sette
- Imposta di bollo differenziata da Italia Oggi Sette