N171 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23 e, successivamente, abrogato dall’art. 17, comma 1, della L.R. 02/04/2024, n. 6, così recitava:

“Art. 21 - Norme in materia di apertura di cave

1. Fatta salva la specifica disciplina in materia, l’apertura delle cave non è soggetta al rilascio di permesso di costruire ma subordinata ad un attestato da parte del comune o dell’ente territoriale competente per legge, di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché all’autorizzazione prevista dal comma 13 dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Le determinazioni di cui al presente comma sono assunte entro 60 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario. Decorso il suddetto termine, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva tramite la nomina di un commissario ad acta. L’apertura delle cave è, inoltre, subordinata all’approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale di cui alla lettera d) del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. L’anzidetto progetto è parimenti soggetto alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e deve rispettare le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 sui criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale (ZPS).

2. L’approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di recupero ambientale è attestato da apposita certificazione rilasciata dal comune o dal libero Consorzio comunale competente per territorio e svincola le garanzie finanziarie di cui al comma 4.

3. Il programma di utilizzazione del giacimento ed il progetto di rimessa in pristino della superficie utilizzata per l’attività estrattiva sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il richiedente fornisce al comune congrue garanzie finanziarie, anche in forma di polizza fidejussoria, per un importo pari agli oneri, già quantificati ai sensi della lettera d) del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale n. 127/1980, nell’anzidetto progetto di bonifica, relativo alla rimessa in pristino dei luoghi.”

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