N96 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Recepimento modifiche:

- l’art. 6 è stato recepito con modifiche dall’art. 3, comma 1, del L.R. 10/08/2016, n. 16 e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23. La Sent. Corte Cost. 09/05/2023, n. 90 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della L.R. 06/08/2021, n. 23: nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettera b), della L.R. 10/08/2016, n. 16, limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche»; nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettere h), l), m), p), s) e af), della L.R. 10/08/2016, n. 16; nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettere g), h) ed l), della L.R. 10/08/2016, n. 16; nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettera i), della L.R. 10/08/2016, n. 16, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione»; nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 7, della L.R. 10/08/2016, n. 16;

- l’art. 6-bis è ora recepito con modifiche dal Titolo II, della L.R. 10/08/2016, n. 16 come sostituito dall’art. 4, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23. La Sent. Corte Cost. 09/05/2023, n. 90 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della L.R. 06/08/2021, n. 23: nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettera b), della L.R. 10/08/2016, n. 16, limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche»; nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettere h), l), m), p), s) e af), della L.R. 10/08/2016, n. 16; nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettere g), h) ed l), della L.R. 10/08/2016, n. 16; nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettera i), della L.R. 10/08/2016, n. 16, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione»; nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 7, della L.R. 10/08/2016, n. 16. Si ricorda che l’articolo era stato aggiunto al D.P.R. 380/2001 dal D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222 successivamente alla L.R. 10/08/2016, n. 16 di recepimento del citato D.P.R. 380/2001.

In precedenza, la Sent. Corte Cost. 08/11/2017, n. 232 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della lett. f) dell’art. 3, comma 2, della L.R. 10/08/2016, n. 16 nella versione precedente alla modifica di cui alla L.R. 06/08/2021, n. 23, nella parte in cui consentiva di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28 senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista.

In seguito, il presente articolo è stato modificato dall’art. 1, commi 1-2, della L.R. 18/03/2022, n. 2 e, successivamente, dall’art. 15, comma 1, della L.R. 18/11/2024, n. 27.

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