N258 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/06/2020, n. 13, così recitava:

“Art. 70 - Ispettori fitosanitari

1. È istituito il registro regionale degli ispettori fitosanitari tenuto dalla competente struttura organizzativa regionale. Nel registro sono iscritti i soggetti in possesso della qualifica di ispettori fitosanitari operanti alle dipendenze o su incarico della struttura organizzativa regionale competente. La conclusione del rapporto di lavoro o dell'incarico comporta la perdita della qualifica e la cancellazione dal registro. La qualifica è attribuita con decreto del dirigente competente adottato previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in scienze agrarie o equipollente o diploma di laurea breve in materia di protezione delle piante o diploma di perito agrario o agrotecnico;

b) attestato di frequenza di specifici corsi di addestramento promossi direttamente dalla struttura regionale competente oppure organizzati da altri soggetti pubblici;

c) comprovata esperienza nel settore fitosanitario.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 3, la Regione si avvale di ispettori fitosanitari iscritti nel registro di cui al comma 1, nel quale è indicato anche il numero identificativo attribuito a ciascuno. Gli ispettori fitosanitari sono inoltre iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari previsto dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali). I soggetti già iscritti nel registro nazionale sono iscritti nel registro regionale previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono agenti accertatori ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 90/1983, rivestono le qualifiche e svolgono le funzioni loro attribuite dall'articolo 35 del D.Lgs. 214/2005. Per accertare la presenza di malattie o di parassiti gli ispettori fitosanitari possono entrare nei fondi, qualunque sia la coltura e la destinazione, nei locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, nonché nelle aree a verde sia pubbliche che private. Gli ispettori fitosanitari sono, altresì, preposti ai controlli sulla circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nonché all'applicazione delle misure di protezione necessarie a tutelare il territorio contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi.

4. Nel caso in cui vi sia rischio imminente di diffusione di organismi nocivi, nelle more dell'esecuzione di accertamenti o dell'emanazione di provvedimenti regionali, gli ispettori fitosanitari possono disporre le misure ritenute idonee nell'ambito e con le modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 75, comma 2.

5. La Regione, a supporto delle attività della competente struttura regionale, può avvalersi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore ed in regime di convenzione, di personale tecnico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 67, comma 5, riconosciuto idoneo allo svolgimento di tali attività. Il riconoscimento dell'idoneità è effettuato con decreto del direttore generale. Il personale incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 e operare sotto il diretto controllo e la responsabilità della struttura regionale competente, che ne cura l'aggiornamento obbligatorio e verifica che non sussistano cause ostative all'assunzione dei singoli incarichi. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 75, comma 2.”

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