N285 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. del 26/11/1990 n. 353. L’articolo 683 così recitava: “Art. 683. - (Inefficacia del sequestro) - Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l’istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l’inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.”

Dalla redazione