N188 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998, così recitava:

“Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.”

Dalla redazione