N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241, a decorrere dal 12 agosto 1997. L’articolo 5 così recitava:

Art. 5 - (Esattoria competente a ricevere il versamento diretto)

Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il versamento eventualmente effettuato alla esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.”

Dalla redazione