N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24/11/2001, n. 474, così recitava:

“Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) - Circolazione di prova

1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'art. 98 del codice.”

Dalla redazione