N382 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.L. 13/05/1991, n. 152 (L. 12/07/1991, n. 203), così recitava:

"Art. 702. (Omessa custodia di armi) — È punito con l'ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:

1) consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone."

Dalla redazione