N91 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima aggiunto dalla L.R. 17/02/2012, n. 6 e poi abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

“Art. 52-bis (Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza) — 1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all’articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.

2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

3. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.

4. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.

5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all’articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, di cui all’articolo 52, comma 7.

6. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h), del d.lgs. 195/2005 e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l’esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d’interesse conservazionistico la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.”

Dalla redazione