N89 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

Art. 49 (Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità) — 1. L’autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all’allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l’individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l’elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

2. A seguito della pubblicazione di cui all’articolo 48, comma 7:

a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;

b) l’autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all’assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.

2-bis. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall’articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l’autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46. L’autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di tale deposito.

3. Comma abrogato dalla L.R. 17/02/2012, n. 6.

4. L’autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.

5. In caso di esclusione del progetto dall’obbligo di procedura di valutazione, l’autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio. In tal caso, individua altresì l’ente o l’organo tecnico competente al controllo dell’adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all’autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata.

6. Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l’estinzione del procedimento.

7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato dall’autorità competente mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità stessa.

8. In caso di assoggettamento del progetto all’obbligo della procedura di valutazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti.”

Dalla redazione