N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del Regolam. R. 04/11/2024, n. 5, così recitava:

"Art. 39 - (Delimitazione delle piste destinate ad altri sport sulla neve)

1. Le piste destinate ad altri sport sulla neve sono delimitate, a seconda delle caratteristiche morfologiche, secondo le prescrizioni di cui all’articolo 28, nel caso risultino assimilabili a piste da discesa, e secondo le prescrizioni di cui all’articolo 29 nel caso risultino assimilabili alle piste da fondo. Per entrambe le tipologie sono ammessi gli adattamenti necessari per la pratica delle specifiche attività sportive."

Dalla redazione