N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del Regolam. R. 04/11/2024, n. 5, così recitava:

"Art. 28 - (Caratteristiche tecniche e classificazione delle piste da discesa)

1. Le piste da discesa hanno le seguenti caratteristiche:

a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi, alle esigenze di transito degli sciatori e alle caratteristiche della pista; la larghezza è in ogni caso non inferiore a venti metri, salvo che per tratti opportunamente segnalati;

b) se utilizzate come percorsi di trasferimento o di rientro, hanno larghezza non inferiore a 3,50 metri;

c) hanno un franco verticale libero non inferiore a 3,50 metri durante l’apertura al transito degli sciatori, salvo casi particolari o brevi tratti, ferma restando la necessità in ogni caso di opportuna segnalazione;

d) hanno la parte terminale, per larghezza e profilo, tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alle caratteristiche della pista e alla possibilità di stazionamento di persone nella zona.

2. Le piste da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile, segnata in blu: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al venticinque percento, fatta eccezione per brevi tratti;

b) pista di media difficoltà, segnata in rosso: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al quaranta percento, fatta eccezione per brevi tratti;

c) pista difficile, segnata in nero: pista avente pendenza superiore al quaranta per cento."

Dalla redazione