In tale sentenza il Consiglio di Stato si è pronunciato con riferimento ad una fattispecie in cui il disciplinare di gara prevedeva espressamente, a pena di esclusione, l’obbligo di indicazione sia dei costi della manodopera, sia degli oneri di sicurezza aziendali. Per C. Stato 26/08/2020, n. 5210, peraltro, non va escluso l’operatore economico che abbia indicato i costi per la sicurezza nelle giustificazioni preventive allegate in conformità alla lex specialis di gara immediatamente e contestualmente all’offerta, sia pure in busta separata. Si ritiene l’orientamento compatibile col Codice del 2023.

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