N50 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 11, commi 1-3, della L.R. 19/11/2001, n. 58 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 28/06/2007, n. 36, così recitava:

"Art. 21 - Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento

1. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14, comma 4, è effettuata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento regionale di assegnazione.

2. L'assegnatario, il Comune o il titolare della farmacia da decentrare può chiedere al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale con istanza documentata la proroga del termine di cui al comma 1, in presenza delle seguenti condizioni:

a) area della sede indicata dalla pianta organica sprovvista di edifici con appropriata destinazione d'uso;

b) locali temporaneamente non idonei o in corso di ristrutturazione;

c) sussistenza di cause ostative oggettivamente documentate di natura urbanistica, o logistica, o, limitatamente alle farmacie comunali, di gestione del personale in presenza di formali procedure già avviate.

3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale autorizza la proroga in presenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di 2 anni. Copia della autorizzazione di proroga è inviata al Sindaco per le competenze di cui all'art. 14."

Dalla redazione