N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 06/08/2019, n. 14, così recitava:

“Art. 38 - (Funzioni delle Ater)

1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative e, in particolare, provvedono a:

a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;

b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;

c) realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;

d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;

e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;

f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;

g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;

h) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative per il tramite dei Tavoli per le politiche abitative di cui all'articolo 8;

i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;

j) promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'articolo 8, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà Ater;

k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario;

l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali.

2. Per le attività di cui a comma 1, in caso di reciproca prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'articolo 7 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.

4. L'acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.”

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