N292 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, il presente articolo è inserito:

“Art. 70-ter. - (Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.”

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione ha effetto dal 17/10/2025 e si applica ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

Si veda l’art. 49, commi 2-5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Dalla redazione