N133 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 21/02/1989, n. 58, così recitava:

"Art. 114 - Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica

Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica.

I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30/01/1941, n. 12."

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