N66 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 22/09/1988, n. 449, così recitava:

"Art. 57 - Sezione istruttoria

In ciascuna corte di appello è costituita una sezione istruttoria, alla quale sono addetti cinque magistrati e, quando occorre, uno o più supplenti. Essa è presieduta da un presidente di sezione o dal più anziano dei consiglieri.

La sezione istruttoria giudica col numero invariabile di tre votanti.

Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo seguente, la sezione istruttoria è sostituita dalla sezione per i minorenni."

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