Articolo abrogato dall’art. 73, comma 1, della L. 31/05/1995, n. 218, così recitava:

Art. 22. - Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.”

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