N297 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, del D.L. 25/02/2022, n. 13 e poi, a seguito della sua abrogazione, dall’art. 28, comma 1-bis, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25). Si veda l'art. 28, commi 2-3, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25).

La lettera era stata modificata anche dall'art. 28, comma 1, del D.L. 27/01/2022, n. 4, poi soppresso in sede di conversione.

Successivamente, la lettera è stata modificata dall’art. 29-bis, comma 2, del D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34). Ai sensi dell’art. 29-bis, comma 3, del D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34) la modifica si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

In seguito la lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91).

Ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91) la modifica si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima del 16/07/2022, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui alla presente lettera.

Infine la lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 4-bis, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6).

Ai sensi dell'art. 9, comma 4-ter, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6), la modifica si applica anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore al 18/01/2023.

Dalla redazione