Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-432/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-432/23

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Rinvio pregiudiziale - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Direttiva 2011/16/UE - Scambio di informazioni su richiesta - Ingiunzione rivolta a un avvocato di comunicare informazioni - Segreto professionale dell’avvocato - Articolo 7 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

1) L’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che una consulenza legale in materia di diritto societario rientra nell’ambito della tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantita da tale articolo, cosicché una decisione che ingiunge a un avvocato di fornire all’amministrazione dello Stato membro interpellato, ai fini di uno scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, l’insieme della documentazione e delle informazioni relative ai suoi rapporti con il suo cliente, relative a una siffatta consultazione, costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantito da detto articolo.

2) L’esame degli aspetti sui quali vertono le questioni terza e quarta non ha evidenziato nessun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2011/16/UE alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali.

3) L’articolo 7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un’ingiunzione, quale quella descritta nel punto 1 del presente dispositivo, fondata su una normativa nazionale in forza della quale la consulenza e la rappresentanza da parte di un avvocato nel settore fiscale non godono, salvo in caso di rischio di azioni penali per il cliente, della tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantita da detto articolo 7.

Dalla redazione