Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 395 - (Convenzioni)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, ai sensi dell’articolo 30 della legge 383/2000 e della normativa regionale, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.”

Dalla redazione