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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
L’articolo così recitava:
“Art. 20 - (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. La Giunta regionale approva, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353, alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del Piano forestale regionale, il Piano regionale di verifica, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il Piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Piano regionale costituisce il documento di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi.
2-bis. Per l’attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative che comprendono:
a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento all’anno precedente;
b) lo schema base di operatività delle squadre operative antincendi boschivi;
c) il modello organizzativo e le procedure;
d) l’individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;
e) le attività informative;
f) le previsioni economico-finanziarie;
g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a).
3. Il Piano regionale individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle lettere c) e d);
g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative;
o) la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti, nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori antincendi boschivi come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353;
p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività antincendi boschivi e ne stabilisce le modalità di attivazione;
q) abrogata
r) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità del Sistema Informativo Antincendi Boschivi Integrato (SIAIBI) di cui al comma 4 dell'art. 25.
4. Il Piano prevede inoltre:
a) un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi, sentito il Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria;
b) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.”
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