Comma abrogato dall’art. 11, comma 8, della L.R. 26/07/2019, n. 49, così recitava:

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l’attivazione nel territorio dell’unione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92, per i quali lo statuto dell’unione preveda la competenza dell’unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell’unione o dei singoli comuni.

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