Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 17/07/2001, n. 19; dall'art. 1, commi 4 e 5, della L.R. 20/05/2004, n. 15; dall'art. 2, comma 1, della L.R. 10/08/2006, n. 21 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 11, della L.R. 30/01/2017, n. 1, così recitava:

“Art. 10 - Piani faunistico-venatori provinciali

1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico venatorio regionale, le Province, entro il mese di marzo di ogni anno, predispongono, articolandoli per comprensori, i piani faunistico-venatori.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento.

3. I Piani faunistico-venatori devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alle riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai solo soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;

f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;

g) quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta;

h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (legge n. 157 del 1992 art. 14, comma 12).

4. Le zone di cui al comma 3 lettere a), b) e c) devono essere perimetrate con tabelle, esenti da tasse, a cura delle Province interessate, mentre quelle alle lettere e), f), g) ed h) a cura dell'Ente, associazione o privato affidatario della singola zona.

5. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3, lettere a), b), c) ed e) deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

6. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

7. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

8. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3 lettera a), b), c), per la opposizione manifesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria.

Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatorio.

9. Le Province in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al successivo articolo 11.

10. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Province la Regione esercita il potere sostitutivo di cui al precedente articolo 3 comma 1.

11. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30, con scritta nera su fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza di circa 100 metri e comunque in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.”

Dalla redazione