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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 28 - (Vigilanza e controllo)
1. L’attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dalla presente legge è attribuita alle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2013.
2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.
3. Le unioni speciali di comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente.
4. Il regolamento attuativo di cui all’articolo 27, comma 1, lettera n) definisce le linee guida per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.”
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