Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 21 - (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell’articolo 20, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.

2. L’Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della fattoria sociale;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell’impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;

e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell’Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall’Elenco fattorie sociali. Tale temine, su richiesta dell’interessato da presentare all’unione speciale di comuni di cui all’articolo 20, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d’opera degli immobili da destinare alle attività.”

Dalla redazione