Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 20 - (Abilitazione all’esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. Ai fini di cui all’articolo 17, comma 3, l’imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio delle attività di fattoria sociale all’unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla l.r. 18/2011.

2. L’unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all’imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l’individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all’imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L’imprenditore agricolo abilitato all’esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell’abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”

Dalla redazione