N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 13 - (Operatori di fattoria didattica)

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l’attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.

2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell’attestato di cui al comma 1, l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del c.c., nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l’azienda agricola.

3. È istituito presso la struttura regionale competente l’elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.

4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell’attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell’elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.”

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