Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 3 - (Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché gli ampliamenti previsti all’articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto dalla normativa urbanistico edilizia vigente.

2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola.

3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l’attività agricola. Qualora l’imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all’abitazione dell’imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all’interno della medesima località abitata.

5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.”

Dalla redazione