N333 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 147, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006, così recitava:

"Art. 188. Ammissione alla procedura.

1. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:

1) delega un giudice alla procedura;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.

3. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173."

Dalla redazione