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31/10/2024

Partenariato pubblico privato possibile solo per contratti di lunga durata

L'ANAC ha chiarito che l'affidamento di un servizio per una durata contrattuale di tre anni non rientra nello schema negoziale qualificabile come partenariato pubblico privato.

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CONTRATTO LUNGA DURATA - Un'amministrazione comunale, che intendeva affidare, in regime di concessione, la gestione di un impianto sportivo per una durata contrattuale stimata in 3 anni, ha chiesto all'ANAC di chiarire se si potesse configurare una concessione non ricompresa nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP), non ricorrendo un rapporto contrattuale di lungo periodo.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 09/10/2024, n. 52, ha svolto le seguenti considerazioni:
- in via generale, non sono ammissibili procedure di aggiudicazione di contratti pubblici non previste nel D. Leg.vo 36/2023 o ad esso non conformi;
- tale considerazione si può estendere anche ai contratti di PPP, per i quali lo stesso legislatore, con l'art. 174, del D. Leg.vo 36/2023, ha fissato i caratteri essenziali che devono sempre ricorrere affinché uno schema negoziale possa essere qualificato come PPP di tipo contrattuale;
- la Relazione illustrativa del Codice ha sottolineato che nella definizione di cui all'art. 174 del D. Leg.vo 36/2023 sono stati evidenziati i quattro elementi che debbono sussistere affinché l’operazione economica possa qualificarsi come partenariato pubblico privato. In primis, tra l’ente concedente e uno o più operatori economici privati deve istaurarsi un rapporto contrattuale di lungo periodo (lett. a) dell'art. 174, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023);
- dunque, nel PPP devono obbligatoriamente e congiuntamente ricorrere i caratteri elencati nel comma 1 dell'art. 174 e tra tali caratteri è necessariamente incluso anche un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- a tale riguardo, alcune indicazioni in ordine alla durata della concessione sono contenute nell’art. 178, del D. Leg.vo 36/2023. In base a tale articolo, la durata del rapporto concessorio, opportunamente determinata dall’ente concedente e indicata nel bando di gara, deve essere commisurata al periodo di tempo in cui appare ragionevole che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati e consegua un ritorno sul capitale investito.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, la durata del rapporto contrattuale nel PPP è direttamente correlata alla traslazione del rischio in capo al concessionario, in quanto funzionale al recupero dell’investimento effettuato da quest’ultimo per eseguire i lavori o i servizi oggetto di affidamento. Tale durata non deve essere sovradimensionata, ma per la sostenibilità dell’operazione di PPP nel suo complesso, deve essere comunque di lungo periodo, quindi di durata utile a perseguire l’obiettivo fissato dalla norma.
Pertanto, laddove tale carattere - espressamente richiesto dalla lett. a) dell'art. 174, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 - non ricorra, il contratto che l’amministrazione intende affidare con procedura di gara, non appare qualificabile come PPP.

Dalla redazione