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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 15 Impianti di depurazione esistenti
1. Nelle more dell’entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 o al trattamento di tutto il refluo in arrivo all’impianto di depurazione, l’autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia, pur in presenza di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena all’ingresso dell’impianto, a condizione che il soggetto interessato presenti la relativa istanza di autorizzazione corredata di:
a) progetto esecutivo di adeguamento o di modifica dell’impianto completo di piano economico finanziario;
b) cronoprogramma che preveda la fine dei lavori di adeguamento o di modifica dell’impianto entro quattro anni dalla data di autorizzazione allo scarico;
c) dichiarazione di rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, relativamente allo scarico degli scolmatori di piena, se lo stesso scarico avviene in corso d’acqua, o di cui alla Tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, se lo scarico avviene sul suolo; in quest’ultimo caso restano fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nella Tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006.
2. L’autorizzazione, della durata di quattro anni, è rilasciata dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, sentita l’Autorità d’Ambito territoriale ottimale e in accordo con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e l’Azienda per i servizi sanitari locale.
3. L’autorizzazione può essere rinnovata, per un periodo massimo di quattro anni, previa istanza motivata, da presentarsi un anno prima della scadenza e acquisito l’accordo previsto al comma 2.”
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