N192 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dalla L.P. 25/07/1988, n. 22 e abrogato dalla L.P. 07/03/1997, n. 5.

L’articolo 98 così recitava:

“Art. 98 - Gestione degli impianti e dei servizi di igiene ambientale

1. La Provincia può provvedere alla gestione degli impianti di depurazione biologica e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi a tecnologia complessa di cui agli articoli 44, 55, 94 e 95, mediante concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. Le società concessionarie provvedono all'esercizio dei servizi di pubblico interesse previsti dal presente articolo, informando la propria attività a criteri di efficienza ed economicità di gestione, favorendo la ricerca e lo sviluppo economico e tecnologico finalizzati alla tutela dell'ambiente; le società possono affidare, anche prevalentemente, le opere e le prestazioni a imprese, anche cooperative, e ad aziende municipalizzate, anche consorziali.

2. La concessione è assentita dalla successive modificazioni e integrazioni sulla base di apposita convenzione contenente i modi e i tempi di subentro nella gestione degli impianti e dei servizi di cui al comma precedente, le modalità di gestione degli stessi e gli oneri relativi e, in genere, i rapporti dipendenti dalla concessione, con facoltà di disporre del patrimonio impiantistico nelle forme di cui all'articolo 60, comma 1.

3. La Provincia può inoltre affidare, mediante concessione, alle società di cui al comma 1 la progettazione, lo studio di impatto ambientale, la realizzazione e la gestione delle opere e degli interventi di cui agli articoli 55, 68, 75, 91, 94 3 95 del presente testo unico, nonché di ogni altro intervento di disinquinamento od opera ricadente nell'ambito delle funzioni di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di competenza della Provincia.

4. Nel caso in cui la Provincia affidi in concessione la sola costruzione di opere, le società concessionarie sono tenute ad applicare, nei confronti di terzi appaltatori, le procedure di aggiudicazione prescritte dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, ove ne ricorrano i presupposti.

5. Le società concessionarie di cui al comma 1 possono inoltre provvedere, previa concessione da parte dei Comuni, dei loro consorzi e dei comprensori, alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti, delle opere o dei servizi di igiene ambientale e di acquedotto di competenza dei predetti enti.

6. Per le attività delle società poste in essere su concessione della Provincia, quest'ultima ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di proprio personale, per il periodo massimo di un anno, secondo le modalità che saranno disciplinate nell'atto di concessione e con assunzione degli oneri a carico delle società medesime.

7. L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28 si estende alle finalità del presente articolo.”

Dalla redazione