N99 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dalla L.P. 25/07/1988, n. 22 e dalla L.P. 15/12/2004, n. 10.

Con sentenza 14/11/2007, n. 378 la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 14 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, che aveva ulteriormente così sostituito il presente articolo.

Riportiamo di seguito, il testo come sostituito dalla L.P. n. 10 del 2004; ma l'individuazione delle norme applicabili dipende dall'interpretazione della sentenza appena ricordata.

“Art. 75 - Misure di somma urgenza

1. Nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'articolo 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate; inoltre la Giunta può rideterminare, anche in deroga ai piani previsti dall'articolo 65, i bacini di conferimento degli impianti ubicati in provincia, indicando le forme e le modalità di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani.

2. Le misure e gli interventi annoverati dal comma 1 sono approvati e autorizzati dalla Giunta provinciale, sentite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La proposta di misura o d'intervento è trasmessa agli enti locali interessati per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni.

3. Ai provvedimenti della Giunta provinciale previsti da quest'articolo si applica l'articolo 67, comma 1. Si applicano inoltre l'articolo 67 e l'articolo 69, commi 1 e 2, del presente testo unico nonché l'articolo 27, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 1997.”

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