Articolo modificato dall’art. 243, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 10/08/2023, n. 13, così recitava:

Art. 41 - (Commissione regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000. La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l'attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiari di preminente interesse regionale.

2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento.

3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”) valuta i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la Commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all'organizzazione della Commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della Commissione medesima, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.”

Dalla redazione