Articolo modificato dall’art. 2, comma 115, della L.R. 11/08/2011, n. 11 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 07/12/2022, n. 20, così recitava:

"Art. 15 - Sostegno all’acquisto di veicoli a propulsioni a emissioni zero o ibrida

1. La Regione sostiene l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati per l’uso individuale dotati di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO2, ovvero dotati esclusivamente di uno o più motori a emissioni zero.

2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un contributo di 2.000 euro, solo per una volta nel medesimo anno solare, per l’acquisto di ogni autoveicolo con le caratteristiche di cui al comma 1, effettuato entro il 31 dicembre 2012, il cui costo complessivo sia superiore a 10.000 euro.

3. Il contributo è concesso per il tramite delle rispettive Camere di commercio provinciali, ai soggetti privati.

4. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione ed erogazione del contributo."

Dalla redazione