N80 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480: “Art. 70 - (art. 69 T.U. 1926) - [Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.”

Dalla redazione