N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Lettera abrogata dall'art. 22, comma 2, del D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151, i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dalla presente lettera, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del D. Leg.vo 151/2015, con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del presente decreto-legge.

La lettera così recitava:

"b) l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;”

Dalla redazione