Ai sensi dell’articolo 19, comma 6 della L. 20/11/2017, n. 167 fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all’articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come sostituita dal comma 5, articolo 19 della L. 167/2017, gli effetti del presente articolo, si intendono limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

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