Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 262 così recitava:

“Art. 262 - Finanziamento statale degli interventi

1. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati presentano alla Soprintendenza competente per territorio:

a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 258, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.”

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