N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Pres. P. 20/10/2015, n. 16-30/Leg., così recitava:

“Art. 34 (Elenchi degli esercizi extra-alberghieri) — 1. L'elenco previsto all'articolo 42 della legge provinciale deve indicare per ciascun esercizio extra-alberghiero i seguenti dati:

a) le generalità del titolare e del gestore dell'esercizio extra-alberghiero;

b) la denominazione e la dizione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio;

c) i recapiti telefonici e telematici;

d) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alle persone alloggiate;

e) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico riconosciuti ai sensi della legge provinciale;

f) il numero di unità abitative distinte per tipologia e per posti letto;

g) le dotazioni e i servizi principali;

h) la data di inizio dell'attività ricettiva per le nuove aperture.

2. Il comune competente per territorio deve trasmettere al servizio provinciale competente in materia di turismo l'elenco aggiornato di cui al comma 1 e provvedere altresì a comunicare l'apertura di nuovi esercizi extra-alberghieri e ogni variazione dei dati di cui al comma 1 rispettivamente entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia o dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 38, comma 6, della legge provinciale.

3. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i termini e le modalità per la trasmissione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.”

Dalla redazione