Articolo abrogato dall’art. 98, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150 a decorrere dal 30/12/2022, così recitava:

“Art. 237 (L) - (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)

1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.”

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