Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R 04/04/2012, n. 7, così recitava:

“Art. 28 - Disposizioni in materia di esecuzione di lavori e di opere

1. L’Agenzia realizza lavori ed opere con procedura di evidenza pubblica. Qualora sussistano comprovati motivi, lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all’articolo 19 possono essere realizzati in amministrazione diretta fino all’importo di 200.000,00 euro.

2. L’Agenzia può realizzare gli interventi inerenti i compiti e le attività indicate all’articolo 19, comma 1, lettera d) anche su terreni non appartenenti ad enti pubblici, previa convenzione con i proprietari.”

Dalla redazione