Comma abrogato dalla L. 27/12/2019, n. 160.

Il comma 362 così recitava:

“362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.”

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