La Sent. Corte Cost. 09/07/2013, n. 183 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del presente codice; inoltre, in applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la medesima Sent. Corte Cost. 09/07/2013, n. 183 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell’art. 671 del presente codice.

La Sent. Corte Cost. 18/01/2022, n. 7 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

Dalla redazione