Si parla qui nello specifico di “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, poiché ai sensi dell’art. 36 del D.L. 223/2006 è sufficiente che il terreno sia considerato edificabile ai sensi dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché non approvato, a prescindere dalla necessità di piani attuativi.

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