N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Quanto ai tecnici abilitati, la perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. I soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti (Circolare 22/01/2021, n. 1/E, punto 1). Peraltro, tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata, sia per le partecipazioni che per i terreni, sono stati inclusi dall’art. 1 della L. 311/2004, comma 428, R anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del R.D. 20/09/1934, n. 2011 (Circ. Agenzia entrate 24/10/2011, n. 47/E).

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