Quanto ai tecnici abilitati, la perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. I soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti (Circolare 22/01/2021, n. 1/E, punto 1). Peraltro, tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata, sia per le partecipazioni che per i terreni, sono stati inclusi dall’art. 1 della L. 311/2004, comma 428, R anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del R.D. 20/09/1934, n. 2011 (Circ. Agenzia entrate 24/10/2011, n. 47/E).

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