Comma modificato dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 15/12/2015, n. 212 e, successivamente, abrogato dall’art. 98, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022, così recitava:

“4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.”

Dalla redazione